Il reverse charge – ossia l’inversione contabile – è un particolare metodo di applicazione dell’IVA legato all’art 17 dpr 633 72 che attua un processo di inversione dell’IVA affidandolo al destinatario anziché al fornitore del servizio.
Di solito, in una transazione tra due soggetti ai fini IVA il fornitore stabilisce l’aliquota in fattura addebitando il pagamento della stessa al cliente e, in fase successiva, girando la somma prevista allo Stato. Tuttavia, il procedimento appena descritto viene spesso incluso in quegli atteggiamenti tipici di chi evade il fisco trattenendo, quindi, quanto pattuito anziché versarlo nelle casse statali. Quindi, di norma è il cedente/prestatore a dover procedere con l’emissione della fattura e l’addebito dell’IVA, ma ciò non avviene in quelle ipotesi di reverse charge.
I dettagli dell’articolo 17 dpr 633 72
Ai fini del calcolo IVA, il principio generale per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi imponibili prevede che il debitore d’imposta è colui che esercitando arti o professioni effettua operazioni di un certo peso all’interno dello Stato. Tuttavia, per alcune operazioni è prevista una deroga secondo cui il debitore d’imposta sia l’elemento passivo nei cui riguardi vengono concretizzate determinate operazioni (legate soprattutto al settore edile) tramite il meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA – reverse charge o come viene chiamato da diversi addetti ai lavori self-assessment.
Qualora gli obblighi o i diritti legati materialmente alla previsione delle norme riguardanti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto siano imputabili a carico oppure in favore di soggetti che non risiedono sul territorio statale o che non hanno una posizione fissa in tal senso, questi sono usati ed esercitati nei modi dagli stessi soggetti in modo diretto – previa identificazione mediante articolo 35 ter – o attraverso un determinato rappresentante che risiede nel territorio dello Stato in questione assecondando le forme previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica istituito il 10 novembre del 1997. Il rappresentante fiscale chiamato in causa risponde in pieno con il relativo rappresentato per ciò che concerne gli obblighi derivanti dai dettagli delle norme riguardanti l’efficacia dell’imposta sul valore aggiunto. L’individuazione del rappresentante fiscale viene riferita all’altra controparte prima di svolgere l’operazione. Se, invece, gli obblighi provengono solo dallo svolgimento di operazioni non imponibili, gli adempimenti vengono limitati all’applicazione parametri obbligatori riguardanti la fatturazione come recita l’articolo 21.
La fattura, che viene delineata dal cedente dribblando l’addebito d’imposta in funzione delle prescrizioni di dell’articolo 21 sottolineandone la natura di inversione contabile, va obbligatoriamente sottoposta ad un’integrazione da parte del cessionario con l’indicazione chiara e netta dell’aliquota e dell’importo della relativa imposta per poi essere annotata negli appositi registri contabili come specificano, per l’occasione, gli articoli 23 o 24. Il tutto, poi, deve avvenire entro il mese di ricevimento oppure in una fase successiva. Ad ogni modo, esistono persino alcune situazioni finanziarie in cui la fattura va emessa e inviata entro il quindicesimo giorno dall’avvenuta transazione. Questa evenienza non va trascurata altrimenti si corre il rischio di compromettere il tutto in modo a dir poco irreversibile aggravando la posizione fiscale delle parti in gioco.