Uno degli argomenti più delicati, in materia di legge, è sicuramente tutto quello che riguarda le agevolazioni fiscali e, in particolare, l’applicazione o non applicazione dell’IVA. Proprio a chiarimento di questo particolare aspetto, in particolare a proposito della possibilità di applicare un’aliquota IVA agevolata quando si parla di lavori di ristrutturazione edilizia, è stata redatta la legge 488/99, una misura pensata per sostenere il settore dell’edilizia.
La volontà del legislatore, infatti, è proprio quella di favorire gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di immobili a destinazione abitativa. L’applicazione di questo tipo di agevolazione, però, non è scontata, e dipende molto sia dalle tipologie di lavori che ci si appresta a svolgere, sia gli adempimenti da adottare per poterne usufruire.
In cosa consiste la legge 488/99
La legge 488/99 prevede quindi che sia applicata un’aliquota IVA agevolata al 10% (al posto di quella ordinaria al 22%), per gli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Quindi il primo elemento da tenere bene a mente è che questa riduzione si applica solo ai lavori di ristrutturazione realizzati su immobili privati, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi siano effettuati nell’ambito di un contratto di appalto. Il secondo aspetto da tenere in considerazione, relativamente alla legge 488/99, è che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% nel regime edilizio non è automatica.
Per poterne usufruire, infatti, il proprietario o inquilino dell’abitazione deve presentare una specifica dichiarazione all’impresa che esegue i lavori di ristrutturazione: è un modello pronto, da compilare in ogni sua parte, in cui il proprietario si assume la responsabilità per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
I casi in cui si applica la legge 488/99
Oltre alle specifiche riportate nel paragrafo precedente, bisogna sapere che solo alcuni tipi d’immobili sono oggetto di agevolazione: in particolare, l’aliquota ridotta si può richiedere per immobili a prevalente destinazione abitativa privata, oppure per interi fabbricati che abbiano più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, o ancora per gli interventi effettuati sulle parti condominiali.
Altre tipologie che possono rientrare nell’agevolazione sono le pertinenze d’immobili abitativi, anche se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa, gli edifici assimilati alle case non di lusso (purché siano costituiscano stabile residenza di collettività, come ad esempio ospizi, monasteri, collegi, orfanotrofi), e gli edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa.
Al contrario, sono invece sempre esclusi dall’agevolazione e quindi soggetti all’IVA ordinaria del 22%: i lavori su fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.) e singole unità immobiliari della categoria A/10, quindi uffici o studi privati, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.