Tra le diverse possibilità offerte dal panorama legale, esiste anche quella, non troppo conosciuta, del patrocinio sostitutivo. Ma di cosa si tratta e cosa dicono le norme che lo prendono in esame? Come funziona il patrocinio sostitutivo? Di seguito cercheremo di rispondere alle principali domande in relazione a questo tema.
Patrocinio sostitutivo: come si ottiene?
Partiamo con l’affrontare il tema del patrocinio sostitutivo dal punto di vista del futuro avvocato. I praticanti avvocati, infatti, una volta completati i primi sei mesi di iscrizione presso il registro dei praticanti, secondo quanto stabilito dal comma 12 dell’articolo 12 della Legge 247 del 2012, può fare richiesta per esercitare l’attività professionale in sostituzione del proprio dominus. Tale richiesta deve essere quindi inoltrata al Consiglio dell’Ordine.
A seguito della richiesta è previsto un colloquio con il Consiglio dell’Ordine, durante il quale devono essere accertate le circostanze del praticantato presso il proprio tutor. L’iter si conclude con la firma di una dichiarazione tramite la quale il praticante avvocato dichiara l’insussistenza di qualsivoglia caso di incompatibilità all’esercizio della professione così come previsto dalla Legge Professionale.
Entro trenta giorni il Consiglio dell’Ordine è quindi tenuto a deliberare circa l’iscrizione del praticante presso il Registro dei praticanti abilitati. Una volta avvenuta l’iscrizione il praticante potrà perciò considerarsi abilitato ad esercitare il patrocinio sostitutivo per una durata massima di cinque anni. Il tutto si conclude con la prestazione del prescritto impegno solenne.
A causa della durata massima del praticantato (che, lo ricordiamo, ammonta a sei anni), tale domanda di abilitazione al patrocinio sostitutivo andrebbe presentata esattamente al termine dei sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti e comunque non oltre i sei anni di praticantato.
In cosa consiste?
Ma in cosa consiste, in concreto, il patrocinio sostitutivo? Come abbiamo visto, il praticante avvocato può richiedere la facoltà di esercitare il patrocinio sostitutivo presso il proprio dominus. Ciò significa che ha la facoltà di gestire in autonomia alcune pratiche del proprio dominus, in sua sostituzione. Di conseguenza, non è necessaria la presenza o l’intervento diretto dell’avvocato, benché questi sia comunque responsabile dell’attività del praticante. Ciò in quanto l’avvocato resta comunque il titolare del mandato professionale che il cliente gli ha conferito, e non il praticante.
Il praticante in possesso di patrocinio sostitutivo può quindi, in sostituzione del dominus, assistere e offrire consulenza stragiudiziale e giudiziale sia in ambito civile che in ambito penale, ma limitatamente ad alcuni reati e ambiti. Per citare alcuni esempi, i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo possono esercitare in qualità di sostituto processuale del proprio avvocato dominus per i reati di competenza del Giudice di Pace penale e civile, così come previsto dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247.