Il permesso di soggiorno per protezione speciale è un documento particolare che può essere rilasciato al cittadino straniero che si trova in particolari condizioni. La protezione speciale viene rilasciata sulla base di determinati presupposti, quando non è possibile ottenere l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. Scopriamo insieme come si ottiene il permesso e quando può essere rilasciato.
Come si ottiene il permesso di soggiorno per protezione speciale?
Esistono due metodi per potere ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale:
- su decisione della Commissione territoriale a seguito di richiesta di asilo;
- a seguito di richiesta direttamente alla Questura, dopo avere chiesto il parere alla Commissione territoriale.
In entrambi i casi il permesso per protezione speciale viene rilasciato al richiedente dalla Questura, ma la valutazione dei presupposti necessari per ottenere il rilascio è sempre competenza della Commissione territoriale.
Richiesta di protezione internazionale
La protezione speciale può essere riconosciuta quando la Commissione territoriale, interpellata sulla richiesta di protezione internazionale, ritiene che non sussistano i presupposti per concederla ma valutando gli indici dell’art. 1 TUI ritiene che ci siano, invece, i requisiti per l’ottenimento del riconoscimento della protezione speciale. Se la valutazione della commissione dovesse essere positiva, allora verranno trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per la protezione speciale, della durata di un paio di anni con la dicitura “protezione speciale”.
Una volta ottenuta la valutazione positiva da parte della Commissione, lo straniero deve formalizzare la richiesta di permesso per protezione speciale alla Questura. La richiesta deve essere indirizzata dal richiedente alla Questura competente, in base al luogo in cui il cittadino straniero si trova. Nella domanda dovrà essere allegato (qui trovi la lista dei documenti necessari):
- il provvedimento della Commissione Territoriale che riconosce la protezione speciale;
- il questionario compilato al fine di verificare l’integrazione sociale del richiedente.
Permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto alla Questura
La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere fatta alla Questura competente, in base al luogo in cui risiede il richiedente, personalmente, attraverso una specifica istanza. La Questura, una volta ricevuta la domanda di permesso per protezione speciale, la trasmetterà insieme alla documentazione allegata dal richiedente alla Commissione territoriale, la quale entro il termine di 30 giorni dovrà fornire il suo parere sul rilascio o meno del permesso.
Qualora, la Commissione ritenga che ci siano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, lo comunicherà alla Questura in modo che questa possa informare il richiedente sulla possibilità di presentare la domanda di asilo. Appena otterrà il parere positivo dalla Commissione territoriale, la Questura provvederà al rilascio del permesso di soggiorno della durata di due anni che riporta la dicitura “protezione speciale”.
Quali sono i requisiti per ottenerlo?
Il permesso di soggiorno per protezione speciale viene rilasciano nel caso in cui:
- lo straniero possa essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, orientamento politico, condizioni personali o sociali, una volta rientrato nel suo paese di origine;
- lo straniero rischia di essere rinviato in un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
- esistano motivi fondati che dimostrino di essere sottoposti a tortura, trattamenti inumani o degradanti;
- esistano motivi fondati che dimostrino che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che questo non sia necessario per motivi di sicurezza nazionale.
Per tutti questi motivi il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato al richiedente asilo che non può ottenere la protezione internazionale, ma per cui la Commissione territoriale ritenga possibile il rischio di persecuzione o di tortura in caso di eventuale rientro nel paese di origine.
La Commissione territoriale nel riconoscere o meno la protezione speciale tiene conto dei vincoli famigliari del richiedente in Italia, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel nostro Paese, dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
Permesso per protezione speciale e reati
Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere riconosciuto al cittadino straniero che ha commesso reati solo dopo un attenta analisi della sicurezza dello Stato e del diritto al rispetto della vita familiare, valutando per ogni caso la proporzionalità di un’eventuale misura di respingimento o di espulsione sulla base di una serie di parametri stabiliti dalla Corte EDU, ovvero:
- natura e gravità del reato;
- durata del soggiorno;
- tempo trascorso dal momento in cui è stato commesso il reato e la condotta durante questo periodo;
- nazionalità dello straniero e dei familiari eventualmente coinvolti;
- situazione familiare (es. la durata del matrimonio);
- presenza o meno di figlio e la loro età;
- la solidità dei rapporti sociali, culturali, familiari con il paese ospitante e con il paese di destinazione;
- il benessere e l’interesse di eventuali minori coinvolti.