Quando si parla della Riforma Condominio si fa riferimento a una legge del 2012 in cui si trovano le modifiche relative alla disciplina del condominio.
La Legge contenente le modifiche relative alla Riforma Condominio è la 220 del dicembre 2012; il suo scopo è quello di apportare delle modifiche alla precedente regolamentazione degli immobili facenti parte dei condomini, la quale faceva riferimento a quanto determinato dal codice civile del 1942.
Vediamo quali sono i punti fondamentali di questa riforma sempre attuale.
Riforma condominio: i punti salienti
Partiamo dall‘articolo 1 della legge in oggetto, la quale si occupa delle parti comuni degli edifici condominiali. Nello specifico, questo articolo elenca tutte le parti del condominio che possono essere considerate parte comuni. Seppure non sia esaustivo, in quanto non sarebbe pensabile riuscire a prendere in considerazione tutti le diverse tipologie di strutture condominiali esistenti, è comunque un grande aiuto.
Il secondo articolo amplia il concetto di condominio il quale, in precedenza, faceva riferimento unicamente ai tipici condomini verticali. Con questo articolo, il termine è stato esteso anche ai cosiddetti condomini orizzontali. Tra questi troviamo i gruppi condominiali e i villaggi residenziali. Questo articolo modifica anche le quote di maggioranza necessarie per decidere di destinare le parti comuni a usi differenti da quelli originali.
Pensato per riscrivere l’articolo 1118 del codice civile, l’articolo 3 della legge in oggetto prevede la possibilità che un condomino rinunci all’utilizzo di una delle parti comuni, ma solo a patto che la sua rinuncia non si ripercuota negativamente sugli altri condomini, aumentando le spese o causando problemi nel funzionamento.
Con l’articolo 6 viene modificato l’articolo 1122 del codice civile. La modifica stabilisce che il singolo condomino non può modificare o destinare ad altro uso parti comuni ad uso individuale o la sua proprietà laddove tali cambiamenti pregiudichino la sicurezza, la fruibilità, il decoro o la stabilità del condominio nel suo insieme.
Amministratore, assemblea e animali domestici
Andando avanti nell’analisi della Riforma condominio, incontriamo due articoli, il 9 e il 10, che vanno a modificare gli articoli 1129 e 1130 del codice civile. Questi prendono in esame l’amministratore condominiale e ne definiscono poteri, responsabilità, modalità di nomina e revoca, nonché gli obblighi e le conseguenze di eventuali violazioni. Anche la durata del mandato dell’amministratore viene modificata, salendo da un anno a due.
Gli articoli 14 e 15 si occupano di alcuni aspetti relativi alle assemblee condominiali, alle decisioni e alle delibere. Nello specifico, vediamo che l’articolo 14 si occupa del quorum dell’assemblea e rende più agile l’utilizzo di questo organo decisionale; l’articolo 15 si fa carico invece di stabilire le regole che consentono ai condomini di impugnare le delibere.
Chi ha animali domestici deve invece ringraziare l’articolo 16 della Riforma condominio il quale dichiara che nessun regolamento condominiale può vietare di detenere animali da compagnia nelle proprie unità immobiliari.
Altri articoli della Riforma condominio
Tra le altre interessanti modifiche presenti nella riforma condominio troviamo quelle dell’articolo 18, relative alle modalità che possono essere sfruttate per riscuotere i contributi dai condomini, e dell’articolo 20, relative ai modi da utilizzare per convocare le assemblee condominiali.